Il Reg. UE 2020/1149 prevede una modifica al regolamento ReACh che regola l’immissione sul mercato di agenti chimici.
La modifica riguarda una limitazione all’utilizzo dei prodotti chiamati diisocianati. Si tratta di un gruppo di sostanze chimiche composte da due unità di cianati e una di idrocarburi alifatici o aromatici. La pericolosità principale riguarda il fatto che sono sostanze sensibilizzanti che, quindi, possono indurre, a fonte di prolungata esposizione, reazioni allergiche.
Vengono impiegati in schiume, sigillanti e rivestimenti. Tra queste troviamo le schiume e colle poliuretaniche, catalizzatori, resine bicomponenti, adesivi, isolanti, vernici a base poliuretanica.
Il regolamento impone la riduzione, da parte dei produttori, al massimo all’0,1% di concentrazione. Qualora questo non sia possibile, si attivano questi obblighi:
Per il produttore di dare agli utilizzatori le informazioni su queste sostanze con questa indicazione da riportare in etichetta: A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.
Per gli utilizzatori scatta l’obbligo di formazione per tutti gli addetti all’utilizzo di prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%.
Il regolamento prevede 3 livelli:
1. generale per chiunque utilizzi questi prodotti;
2. intermedio: per coloro che svolgano uno o più di queste attività:
– manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
— applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
— applicazione con rullo;
— applicazione con pennello;
— applicazione per immersione o colata;
— trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
— pulitura e rifiuti;
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
3. livello avanzato per chi utilizza questi prodotti per:
— manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
— applicazioni per fonderie;
— manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; — manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
— applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
— qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
Il regolamento prevede l’aggiornamento ogni 5 anni.
Non vi sono, invece, indicazioni sui requisiti del personale docente e dei soggetti erogatori.
Si segnala come il Regolamento, al punto 7, abbia previsto che:
Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
Pertanto, si consiglia di contattare il fornitore per chiedere la disponibilità di materiali o di corsi online realizzati dal produttore.