Obbligo di FFP2
Il D.L. 24/12/2021 n. 221 ha introdotto, all’articolo 4 comma 2 e 3 l’obbligo di indossare mascherine FFP2 in queste situazioni:
1. spettacoli aperti al pubblico;
2. sale da concerto;
3. sale cinematografiche;
4. locali di intrattenimento e di musica dal vivo e locali assimilati;
5. eventi e competizioni sportivi sia all’aperto che al chiuso;
6. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
7. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
8. treni;
9. autobus e mezzi del trasporto pubblico locale;
10. funivie, cabinovie e seggiovie (se usate con la chiusura delle cupole paravento.
Obbligo di FFP2 nel luogo di lavoro
Per quanto concerne gli altri luoghi, sia all’aperto che al chiuso, continuano a valere le prescrizioni di utilizzo costante dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. 02/03/2021 che prevede ancora addirittura l’uso delle mascherine autoprodotte. Per quanto concerne, nello specifico, i luoghi di lavoro, trova ancora applicazione il protocollo d’intesa del 6 aprile 2021 che, al punto 6, indica che sono considerati DPI le mascherine chirurgiche e quelle FFP2; pertanto, nei luoghi di lavoro, non è possibile utilizzare mascherine autoprodotte o non marcate CE.
Eventuali decisioni aziendali
E’ nella libertà della singola azienda, di fornire mascherine FFP2, eventualmente tenendo conto delle condizioni di rischio di sviluppo del contagio nei propri locali. Parimenti, il singolo lavoratore può, autonomamente, decidere di indossare mascherine FFP2 anche se l’azienda fornisce le mascherine chirurgiche.
Essendo stata prorogata anche la sorveglianza sanitaria eccezionale, a seguito di questa non si esclude l’applicazione, da parte del medico competente, di prescrizioni legate all’uso delle mascherine FFP2 al singolo lavoratore, a seguito delle quali, l’azienda deve fornirle in maniera gratuita al lavoratore e vigilare, per mezzo dei preposti, sul loro uso effettivo.
Lavori in appalto
Il committente ha facoltà di richiedere, ai lavoratori che accedono ai propri locali, di indossare mascherine FFP2. In questo caso, però, si determinerebbe un costo per la sicurezza in quanto tale richiesta, non essendo suffragata da un obbligo normativo, sarebbe da annoverare come conseguenza di un rischio di interferenza previsto dalla Determina 3/2008 capitolo A:
“Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
– derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
– immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
– esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
– derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).”
Ne consegue che, qualora l’appaltatore facesse tale richiesta, la differenza di costo tra le mascherine chirurgiche e le maschere FFP2 sarebbero da considerare come costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, quindi a carico totalmente del committente.