1. Obbligo di individuazione
La prima modifica sarà quella maggiormente controversa. Sappiamo bene come, a differenza degli RSPP, ASPP, incaricati antincendio e primo soccorso, i dirigenti e i preposti non sono figure designate dal datore di lavoro ma queste vengono individuate dallo stesso all’interno della propria organizzazione, al fine di programmare la formazione, e dagli enti di controllo per valutare eventuali responsabilità. La modifica apportata inserisce la lettera b-bis al comma 1 dell’articolo 18 obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti: “individuare il preposto o i preposti perl’effettuazione delle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente periodo. Il preposto non puo’ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita”
La difficoltà sta nell’aver inserito un obbligo, di per sè già previsto nell’ottica di definire chi doveva fare il corso preposti e chi no, ma che potrebbe spingere alcune aziende a individuare forzatamente uno o più preposti anche dove questi non siano presenti.
Interessante il richiamo all’eventuale aumento che il lavoratore potrebbe ricevere a fronte dell’acquisizione del ruolo di preposto. Si fa presente come già ora molti contratti definiscono un minimo salariale in base ai ruoli e responsabilità.
2. Controllo sul lavoro dei colleghi
Questo, invece, sarà il punto più impattante in quanto determina, sul preposto, una modifica del potere di vigilanza.
L’articolo 19 comma 1 lettera a, infatti, dopo questa parte, che non ha subito modifiche:
“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”
A questo, nella versione precedente, seguiva:
“e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;”
Ora, La legge 215 modifica quest’ultima parte in questo modo:
“e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti”
Prima considerazione: non si parla più di reiterazione ma si richiama un comportamento specifico del preposto, prima solo sottinteso, che impone allo stesso di “intervenire per modificare” e “fornire le indicazioni necessarie”. Il preposto, quindi, è immediatamente attivo in caso di inadempienze e non può far finta di niente per poi rimandare eventuali interventi a “reiterazioni” del comportamento non corretto.
Seconda considerazione: qualora il lavoratore non dovesse adeguarsi alle indicazioni che il preposto ha dato a seguito di contestazione del comportamento non corretto, il preposto deve “interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. Si configura in maniera ancora più esplicita del passato, il collegamento con l’articolo 40 del Codice penale secondo periodo: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
3. Interruzione di attività pericolose
L’articolo 19 comma 1 lettera f, in similitudine con l’articolo 20 comma 1 lettera e, richiama l’obbligo di segnalazione al dirigente o al datore di lavoro di eventuali mancanze di attrezzature, mezzi e DPI. La modifica introdotta (lettera f-bis) introduce un passo successivo alla rilevazione della condizione di rischio in questo modo:
“in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate”
Sebbene l’interruzione dell’attività fosse tra le corde del preposto qualora rilevasse condizioni di rischio grave, adesso è palese e formalmente richiamato dalla norma. Oltre a inchiodare il preposto, questo punto determina anche una non contestabilità del preposto che dovesse decidere di interrompere una lavorazione per inadeguatezza delle risorse.
4. Comunicazione del nominativo del preposto
La previsione che, il datore di lavoro appaltatore e subappaltatore debba comunicare al datore di lavoro committente il/i nominativo/i del/i preposto/i, ribadisce come questa figura sia eletta a perno fondamentale del processo di riduzione degli infortuni. Una figura talmente importante da essere l’unica per la quale la norma obbliga alla comunicazione al committente. La comunicazione determina, però, anche una regolare investitura (citando l’articolo 299) quindi un richiamo forte e formale al ruolo rivestito.
5. Formazione
Forse il punto più atteso ma per il quale dobbiamo attendere l’Accordo Stato Regioni di riordino della formazione sulla sicurezza.
Qualche elemento, però, è stato definito:
1. formazione solo in presenza. L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2021 prevedeva la possibilità di effettuare parte del corso iniziale in FAD ma questa ora non è più praticabile. Considerando che solo parte del percorso era erogabile a distanza, non è stata una strada molto percorsa;
2. ripetizione biennale: fa scalpore la scelta di un aggiornamento ogni 2 anni a differenza dei 5 anni previsti ora. Chiaro che, a livello dimpegno, questo andrà valutato andando a vedere quante saranno le ore previste nel futuro aggiornamento.
Conclusioni
Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/2008, rispetto al preposto, sono tutte nella direzione di un impegno molto più chiaro e fondamentale del preposto. Chi opera in questo settore sa benissimo come questa sia la figura chiave per trasformare i buoni propositi del datore di lavoro in realtà effettive e operative. Tuttavia, fino ad ora, il D.Lgs. 81/2008, sebbene più del D.Lgs. 626/94, non aveva introdotto delle modalità così forti come in questo caso.
Il 2022 sarà sicuramente l’anno del preposto durante il quale le aziende dovranno rivedere questo ruolo, e chi lo svolge dovrà essere condotto ad una maggiore consapevolezza del ruolo e delle conseguenze.