E’ stata pubblicata la Legge 215 che converte in legge il D.L. 146/2021 che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni.
La Legge di conversione apporta ulteriori modifiche in materia di preposti e formazione.
Ecco le principali novità:
1. modifiche ai funzionamenti dei comitati regionali di coordinamento tra gli enti di controllo;
2. lavoratori autonomi: introdotto l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività da parte del committente;
3. tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente di cui all’articolo 18, introdotto l’obbligo di individuazione del preposto;
4. il comma 1 lettera a dell’articolo 19 (obblighi dei preposti) vede aggiungersi questa parte: “e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti” mentre viene aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
5. obbligo di comunicazione del nominativo del preposto al committente da parte degli appaltatori;
6. previsto, entro giugno 2022, un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:
– formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
– verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
– aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento;
6. addestramento: definito in maniera più puntuale e specifica l’addestramento: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”
7. sicurezza nelle scuole: prevista l’esenzione dei dirigenti scolastici dalle reponsabilità correlabili a mancanze di carattere strutturale degli edifici che sono di competenza di altri enti e possibilità di interdire parte della struttura in caso di rischio grave e immediato. Anche la valutazione dei rischi strutturali è di competenza esclusiva dell’ente gestore e il DVR viene redatto in maniera congiunta.