E’ stato pubblicato il D.L. 165 che converte in legge, con modifiche, il D.L. 127 che concerne il green pass. All’interno del decreto vengono modificati alcuni punti del decreto e del processo di controllo del green pass.
Vediamo insieme le modifiche apportate.
1. Informativa ai lavoratori: il datore di lavoro deve fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la possibilità, da parte del lavoratore, di fornire copia del proprio green pass;
2. Consegna del green pass: viene introdotta la possibilità, da parte del lavoratore, di consegnare copia del proprio green pass al datore di lavoro per essere esonerati dai controlli. Rimane la questione legata ai green pass che vengono ritirati in caso di positività; sarà necessario, comunque, che il datore di lavoro usi verificaC-19 sul QR code archiviato oppure si potrà sostenere l’obbligo da parte del lavoratore, di segnalare la propria positività?
3. Lavoratori interinali: l’agenzia non è più soggetto obbligato al controllo del green pass ma solo dell’informazione ai lavoratori dell’obbligo di possesso;
4. Rinnovo dei contratti di sostituzione: per le aziende con meno di 15 addetti, il contratto di sostituzione per chi non ha il green pass può essere rinnovato più volte fino al 31/12/2021. Fino al termine del contratto di sostituzione, il lavoratore privo di green pass non può rientrare anche se si fosse dotato di certificato verde;
5. Green pass scaduto che scade durante l’orario di lavoro: viene inserito il principio, già enunciato da una FAQ della Presidenza del Consiglio, che prevede che, qualora il green pass scada nel corso del turno di lavoro, il lavoratore può continuare a lavorare fino alla fine del suo turno;
6. Campagne di informazione sulla vaccinazione: le aziende possono promuovere attività di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione, in collaborazione con il medico competente.