In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 che, insieme ai due decreti emessi in precedenza, sostituisce integralmente quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 che verrà abrogato alla data di entrata in vigore di quest’ultimo decreto il 29 ottobre 2022.
Analizziamo insieme i contenuti più importanti.
1. Il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro richiamati all’interno dell’articolo 62 del D.Lgs. 81/2008 (“i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”). Sono esclusi i cantieri e, per analogia con l’articolo 62, anche i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
2. Viene richiamato come, le regole di prevenzione incendi, quando applicabili, sono il criterio di riferimento per la relazione ed esercizio della sicurezza antincendio anche per quei luoghi non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco ma per le quali la regola risulta applicabile;
3. Vengono definite le attività a basso rischio come attività non soggette al controllo dei Vigili del fuoco, numero di occupanti non superiore a 100, superficie lorda inferiore a 1000 mq, altezza rispetto al piano campagna compresa tra -5 e 24 metri, presenza di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq, senza detenzione di sostanze pericolose in quantità significative e dove non si effettuano lavorazioni pericolose a fini antincendio;
4. Per le attività a basso rischio di incendio, si applicano i criteri di cui all’allegato 1 oppure, in maniera facoltativa, i criteri di cui al D.N. 03/08/2015;
5. Per le attività non a rischio basso e per le quali non trovano applicazione le regole di prevenzione incendi, si applica il c.d. Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015);
6. Per le aziende esistenti, l’adeguamento ai nuovi criteri è obbligatorio in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
7. Viene indicato formalmente, come elemento di valutazione del rischio, il carico di incendio, oltre all’inserimento dei rischi di formazione di atmosfere esplosive;
8. Viene inserito, come elemento da valutare il contesto dell’ambiente (accessibilità, viabilità ecc.);
9. Vengono inseriti anche i beni esposti al rischio di incendio;
10. Viene inserita la previsione di valutazione delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
11. Per le attività aperte al pubblico con occupazione superiore a 25 persone, le porte devono aprirsi nel verso dell’esodo ed essere dotate di maniglione antipanico;
12. L’affollamento del singolo locale è determinato mediante moltiplicazione della superficie lorda del locale stesso per 0,7 a meno che il datore di lavoro non attui misure atte a garantire un valore inferiore di affollamento;
13. Devono essere previste almeno 2 vie di esodo indipendenti. I corridoi ciechi non devono avere lunghezza superiore a 30 metri, 45 metri in presenza di impianto di rivelazione incendi e locali aventi altezza non inferiore a 5 metri. Per distanze di evacuazione non superiori a 30 metri, è possibile prevedere anche una sola uscita;
14. Larghezza delle vie di esodo: larghezza minima di 90 cm. Può scendere a 80 cm nei varchi, 70 cm nei locali con affollamento fino a 10 persone, 60 cm per locali con esclusiva presenza di personale specificatamente formato;
15. In tutti i piani dove possono essere presenti persone incapaci di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, deve essere previsto uno spazio calmo raggiungibile in orizzontale;
16. Estintori: devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A e carica minima di 6 kg o lt. Il numero deve essere tale da permettere di raggiungere un estintore in 30 metri. Dove sono presenti liquidi infiammabili o solidi liquefattibili, ogni estintore deve avere capacità pari ad almeno 89 B;
17. Nei luoghi di lavoro al chiuso è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua. In prossimità di impianti o apparecchiature elettriche devono essere installati estintori idonei (polvere, anidride carbonica o idrici specificatamente omologati);
18. Consigliato l’uso di coperte antincendio;
19. Idranti vanno installati qualora la valutazione del rischio lo preveda;
20. Dalla valutazione del rischio può emergere la necessità di installare impianto di rivelazione incendi;
21. I mezzi antincendio devono potersi avvicinare a distanza non superiore a 50 metri dagli accessi dell’attività. Dove questo non fosse possibile vanno adottate misure specifiche per i soccorritori.
2. Viene richiamato come, le regole di prevenzione incendi, quando applicabili, sono il criterio di riferimento per la relazione ed esercizio della sicurezza antincendio anche per quei luoghi non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco ma per le quali la regola risulta applicabile;
3. Vengono definite le attività a basso rischio come attività non soggette al controllo dei Vigili del fuoco, numero di occupanti non superiore a 100, superficie lorda inferiore a 1000 mq, altezza rispetto al piano campagna compresa tra -5 e 24 metri, presenza di materiale combustibile tale da non determinare un carico di incendio specifico superiore a 900 MJ/mq, senza detenzione di sostanze pericolose in quantità significative e dove non si effettuano lavorazioni pericolose a fini antincendio;
4. Per le attività a basso rischio di incendio, si applicano i criteri di cui all’allegato 1 oppure, in maniera facoltativa, i criteri di cui al D.N. 03/08/2015;
5. Per le attività non a rischio basso e per le quali non trovano applicazione le regole di prevenzione incendi, si applica il c.d. Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015);
6. Per le aziende esistenti, l’adeguamento ai nuovi criteri è obbligatorio in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
7. Viene indicato formalmente, come elemento di valutazione del rischio, il carico di incendio, oltre all’inserimento dei rischi di formazione di atmosfere esplosive;
8. Viene inserito, come elemento da valutare il contesto dell’ambiente (accessibilità, viabilità ecc.);
9. Vengono inseriti anche i beni esposti al rischio di incendio;
10. Viene inserita la previsione di valutazione delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
11. Per le attività aperte al pubblico con occupazione superiore a 25 persone, le porte devono aprirsi nel verso dell’esodo ed essere dotate di maniglione antipanico;
12. L’affollamento del singolo locale è determinato mediante moltiplicazione della superficie lorda del locale stesso per 0,7 a meno che il datore di lavoro non attui misure atte a garantire un valore inferiore di affollamento;
13. Devono essere previste almeno 2 vie di esodo indipendenti. I corridoi ciechi non devono avere lunghezza superiore a 30 metri, 45 metri in presenza di impianto di rivelazione incendi e locali aventi altezza non inferiore a 5 metri. Per distanze di evacuazione non superiori a 30 metri, è possibile prevedere anche una sola uscita;
14. Larghezza delle vie di esodo: larghezza minima di 90 cm. Può scendere a 80 cm nei varchi, 70 cm nei locali con affollamento fino a 10 persone, 60 cm per locali con esclusiva presenza di personale specificatamente formato;
15. In tutti i piani dove possono essere presenti persone incapaci di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, deve essere previsto uno spazio calmo raggiungibile in orizzontale;
16. Estintori: devono avere capacità estinguente non inferiore a 13A e carica minima di 6 kg o lt. Il numero deve essere tale da permettere di raggiungere un estintore in 30 metri. Dove sono presenti liquidi infiammabili o solidi liquefattibili, ogni estintore deve avere capacità pari ad almeno 89 B;
17. Nei luoghi di lavoro al chiuso è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua. In prossimità di impianti o apparecchiature elettriche devono essere installati estintori idonei (polvere, anidride carbonica o idrici specificatamente omologati);
18. Consigliato l’uso di coperte antincendio;
19. Idranti vanno installati qualora la valutazione del rischio lo preveda;
20. Dalla valutazione del rischio può emergere la necessità di installare impianto di rivelazione incendi;
21. I mezzi antincendio devono potersi avvicinare a distanza non superiore a 50 metri dagli accessi dell’attività. Dove questo non fosse possibile vanno adottate misure specifiche per i soccorritori.