L’articolo 9-quinquies estende l’obbligo di presentazione del certificato verde “al personale delle amministrazioni pubbliche […], al persone delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché gli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale”. L’articolo 9-septies prevede lo stesso onere anche per i lavoratori privati.
In questi casi, i lavoratori hanno l’”obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. Questo vale anche per “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato […] anche sulla base di contratti esterni”. Sono esclusi i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.”
Ai datori di lavoro spetta l’obbligo di “verificare il rispetto delle prescrizioni […]. Per i lavoratori (esterni) […] la verifica sul rispetto delle prescrizioni […] è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. La verifica, come di consueto, va fatta utilizzando l’app “Verifica C-19” e nel rispetto del D.P.C.M. 17/06/2021. In particolare, il divieto di registrare qualsiasi dato riportato sul certificato verde. Per fare questo, entro il 15 ottobre, i datori di lavoro devono definire le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche […], anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”.
In sostanza, i datori di lavoro dovranno dotarsi di una o più procedure con le quali definire le modalità di controllo indicando, nello specifico, se verranno svolte all’ingresso o dopo l’accesso, su tutto il personale o a campione. Come già previsto, l’incaricato del controllo, che diventa anche incaricato della contestazione delle violazioni, dovrà essere formalmente incaricato.
Sanzioni applicabili
In caso di mancata esibizione del certificato o esibizione di certificato non valido il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro o, se il controllo viene fatto dopo l’accesso, deve immediatamente abbandonare il luogo di lavoro e verrà segnato come assente ingiustificato.
Nelle aziende pubbliche, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il lavoratore viene sospeso, senza stipendio, fino alla presentazione di certificato valido. Nelle aziende private, la sospensione è immediata. Per il lavoratore che accede al luogo di lavoro privo del certificato verde è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Per l’azienda che non adotta le misure per il controllo dei certificati verdi è prevista una sanzione tra 400 e 3.000 euro. E’ applicabile la riduzione della sanzione per pagamento in tempi ridotti. In caso di reiterazione, la sanzione viene raddoppiata.
Nelle aziende con meno di 15 addetti, dopo 5 giorni di mancata presentazione del certificato verde valido, se è stato assunto a tempo determinato un sostituto, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore fino alla fine del contratto del lavoratore assunto in sostituzione, nel limite, comunque, di 10 giorni e non oltre il 31 dicembre 2021.