INL ha pubblicato una nota che ricorda la definizione di periodo notturno (D.Lgs. 66/2003 art. 1 comma 2) è: “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”.
Questo periodo, quindi, potrebbe essere:
1. Dalle 22,00 alle 5,00;
2. dalle 23,00 alle 6,00;
3. dalle 24,00 alle 7,00
Lavoratore notturno è definito colui che svolge, all’interno del periodo notturno, almeno 3 ore del suo tempo di lavoro per almeno 80 giorni all’anno. Ad esempio, un lavoratore che comincia alle 4,00 del mattino, rientrerà nel periodo notturno 24,00-7,00 e, se lavorerà con quel turno per almeno 80 giorni all’anno, sarà da considerarsi lavoratore notturno. La nota riporta anche la previsione che il CCNL applicato potrebbe fornire alcune indicazioni diverse e, in quel caso, troveranno applicazione quelle.
La circolare è disponibile qui.