La normativa
L’articolo 9-bis del D.L. 52/2021, introdotto dal D.L. 105/2021, ha esteso l’applicazione del green pass ad una serie di situazioni quali:
1. ristoranti, per la sola consumazione al chiuso al tavolo;
2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso;
5. sagre e fiere, convegni e congressi;
6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
7. centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;
8. attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
9. concorsi pubblici.
L’articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, assegna la funzione di verifica del green pass anche i titolari delle strutture per l’accesso alle quali è richiesto il green pass stesso. Lo stesso articolo, al comma 4, richiama l’obbligo, da parte dell’utente, di esibire, su richiesta del verificatore, documento di identità.
La disputa
Nonostante la normativa assegnasse chiaramente questa possibilità, nel corso degli ultimi giorni, si sono susseguite alcune dichiarazioni, compresa la Ministra dell’Interno, che mettevano in dubbio questa possibilità.
La Circolare
Il 10 agosto, tarda sera, il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare allegata che ha chiarito definitivamente la possibilità, da parte del gestore di richiedere documento di identità per verificare che il green pass mostrato sia effettivvamente quello dell’utente. La Circolare richiama che questa possibilità è prevedibile, in particolare, in caso di dubbi che, in base ai dati riportati sul green pass, lo stesso sia effettivamente riferito alla persona. Immaginiamo che questo si verifichi per incongruenza di genere ed età.