Il D.P.R. 462/01 ha introdotto l’obbligo della verifica periodica dell’impianto di messa a terra. La verifica dell’impianto di messa a terra, però, va ripetuta a intervalli che non sono uguali per tutti ma si distingue nel caso si tratti di ambienti a maggior rischio di incendio o meno.
Al fine di poter definire correttamente la scadenza della verifica, quindi, è necessario classificare l’ambiente in una delle due categorie. Come? Applicando la CEI 64-8 sezione 751.
Definizione di ambiente a maggior rischio di incendio
Il punto 751.03.1.1 indica come la classificazione di un ambiente di lavoro, dal punto di vista dell’incendio, dipenda dai seguenti parametri:
- Densità di affollamento;
- Massimo affollamento ipotizzabile;
- Capacità di deflusso o di sfollamento;
- Entità del danno ad animali e/o cose;
- Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio;
- Presenza di materiali combustibili;
- Tipo di utilizzazione dell’ambiente;
- Dispositivi e organizzazione per la protezione antincendio.
Si nota una chiara sovrapposizione con i punti della sezione 1.4 del D.M. 10/03/1998 “Criteri per procedere alla valutazione dei rischi”:
1.4.1.1 Materiali combustibili e/o infiammabili, corrispondente alla lettera f ed e;
1.4.1.2 Sorgenti di innesco, derivante dalla lettera g “utilizzazione dell’ambiente”;
1.4.2 Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio, corrispondente alle lettere: a, b, c
Ne deriva, come anche evidenziato al punto 751.03.1.1 ultimo paragrafo, che la classificazione dell’ambiente è solo uno degli elementi che compongono la più vasta valutazione del rischio di incendio e non ne può prescindere.
Pertanto, prima di poter classificare un luogo se a maggior rischio di incendio o meno, devo aver effettuato la valutazione specifica del rischio di incendio.
In assenza della suddetta valutazione del rischio, ad esempio nelle strutture non soggette al D.Lgs. 81/2008 in quanto prive di lavoratori, gli ambienti non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, in quanto non rientranti tra le attività previste dal D.P.R. 151/11, sono da classificarsi come ordinari, ovvero non a maggior rischio di incendio, a meno che non sussistano condizioni, tra quelle sopra elencate.
La norma indica che i locali a rischio di incendio medio, come individuati dal D.M. 10/03/1998 sono da considerarsi a maggior rischio di incendio, sebbene l’uso dei termini “in genere” e “almeno” richiama comunque la non applicabilità di automatismi tra livello di rischio in base al D.M. 10/03/1998 e classificazione dei luoghi a maggior rischio.
Tipologie di Ambienti a maggior rischio di incendio
La sezione 751 della CEI 64-8 propone anche alcune situazioni che sono sicuramente a maggior rischio di incendio e che sono soggette a particolari prescrizioni circa la configurazione dell’impianto elettrico e dei materiali utilizzati:
751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali o cose: esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico.
751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili. Si devono intendere gli ambienti costruiti INTERAMENTE in legno senza particolari requisiti antincendio.
751.04.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali. Locali nei quali sono presenti materiali esplosivi, infiammabili o combustibili quando il carico d’incendio è superiore a 450 MJ/mq.
Luoghi a maggior rischio di incendio e verifica messa a terra
Per poter decidere ogni quanto va ripetuta la verifica di messa a terra, è necessario procedere alla valutazione del rischio di incendio e, in base a questa, individuare se vi siano condizioni che classifichino l’ambiente tra i luoghi a maggior rischio di incendio.