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Ogni quanto bisogna rifare la verifica di messa a terra, ovvero, cosa sono gli ambienti a maggior rischio di incendio (CEI 64-8 sezione 751)

Il D.P.R. 462/01 ha introdotto l’obbligo della verifica periodica dell’impianto di messa a terra. La verifica dell'impianto di messa a terra, però, va ripetuta a intervalli che non sono uguali per tutti ma si distingue nel caso si tratti di ambienti a maggior rischio di incendio o meno.

21 Dicembre 2020
in News
Ogni quanto bisogna rifare la verifica di messa a terra, ovvero, cosa sono gli ambienti a maggior rischio di incendio (CEI 64-8 sezione 751)
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Il D.P.R. 462/01 ha introdotto l’obbligo della verifica periodica dell’impianto di messa a terra. La verifica dell’impianto di messa a terra, però, va ripetuta a intervalli che non sono uguali per tutti ma si distingue nel caso si tratti di ambienti a maggior rischio di incendio o meno.

Al fine di poter definire correttamente la scadenza della verifica, quindi, è necessario classificare l’ambiente in una delle due categorie. Come? Applicando la CEI 64-8 sezione 751.

Definizione di ambiente a maggior rischio di incendio

Il punto 751.03.1.1 indica come la classificazione di un ambiente di lavoro, dal punto di vista dell’incendio, dipenda dai seguenti parametri:

  1. Densità di affollamento;
  2. Massimo affollamento ipotizzabile;
  3. Capacità di deflusso o di sfollamento;
  4. Entità del danno ad animali e/o cose;
  5. Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell’edificio;
  6. Presenza di materiali combustibili;
  7. Tipo di utilizzazione dell’ambiente;
  8. Dispositivi e organizzazione per la protezione antincendio.

Si nota una chiara sovrapposizione con i punti della sezione 1.4 del D.M. 10/03/1998 “Criteri per procedere alla valutazione dei rischi”:

1.4.1.1 Materiali combustibili e/o infiammabili, corrispondente alla lettera f ed e;

1.4.1.2 Sorgenti di innesco, derivante dalla lettera g “utilizzazione dell’ambiente”;

1.4.2 Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio, corrispondente alle lettere: a, b, c

Ne deriva, come anche evidenziato al punto 751.03.1.1 ultimo paragrafo, che la classificazione dell’ambiente è solo uno degli elementi che compongono la più vasta valutazione del rischio di incendio e non ne può prescindere.

Pertanto, prima di poter classificare un luogo se a maggior rischio di incendio o meno, devo aver effettuato la valutazione specifica del rischio di incendio.

In assenza della suddetta valutazione del rischio, ad esempio nelle strutture non soggette al D.Lgs. 81/2008 in quanto prive di lavoratori, gli ambienti non soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco, in quanto non rientranti tra le attività previste dal D.P.R. 151/11, sono da classificarsi come ordinari, ovvero non a maggior rischio di incendio, a meno che non sussistano condizioni, tra quelle sopra elencate.

La norma indica che i locali a rischio di incendio medio, come individuati dal D.M. 10/03/1998 sono da considerarsi a maggior rischio di incendio, sebbene l’uso dei termini “in genere” e “almeno” richiama comunque la non applicabilità di automatismi tra livello di rischio in base al D.M. 10/03/1998 e classificazione dei luoghi a maggior rischio.

Tipologie di Ambienti a maggior rischio di incendio

La sezione 751 della CEI 64-8 propone anche alcune situazioni che sono sicuramente a maggior rischio di incendio e che sono soggette a particolari prescrizioni circa la configurazione dell’impianto elettrico e dei materiali utilizzati:

751.03.2 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali o cose: esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico.

751.03.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili. Si devono intendere gli ambienti costruiti INTERAMENTE in legno senza particolari requisiti antincendio.

751.04.3 Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali. Locali nei quali sono presenti materiali esplosivi, infiammabili o combustibili quando il carico d’incendio è superiore a 450 MJ/mq.

Luoghi a maggior rischio di incendio e verifica messa a terra

Per poter decidere ogni quanto va ripetuta la verifica di messa a terra, è necessario procedere alla valutazione del rischio di incendio e, in base a questa, individuare se vi siano condizioni che classifichino l’ambiente tra i luoghi a maggior rischio di incendio.

Tags: affollamentoambientiasppbiennalecei 64-8datore di lavoroincendiomaggiormarcimessa a terraperiodicaquinquennalerischiorlsrsppvalutazioneverifica
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