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Agenti cancerogeni: aggiornamento allegato XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008

È stato adottato in data 11 febbraio 2021 il Decreto Interministeriale che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 circa il rischio cancerogeno aggiornando i relativi allegati

16 Febbraio 2021
in News
Agenti cancerogeni: aggiornamento allegato XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008
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È stato adottato in data 11 febbraio 2021 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Con questo provvedimento sono sostituiti gli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità
con le disposizioni introdotte dalle predette direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 che modificano a loro volta la direttiva (CE) 2004/37.
Di seguito, le novità introdotte.

La valutazione del rischio da radionuclidi naturali nelle attività lavorative normalmente non comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti

Viene modificato l’Allegato XLIIì, richiamato all’articolo 234 comma 1 lettera a punto 2. Questo significa, che l’esposizione a queste nuove sostanze, determina l’applicazione del Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. Si segnala come, le modifiche introdotte in questo punto, ampliino di molto il campo di applicazione introducendo attività correlate all’uso e manutenzione dei veicoli a motore.
Ecco le voci introdotte:
6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione. (voce introdotta dal D.Lgs. 44/2020)
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea di oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Apportate modifiche all’Allegato XLIII che riporta i valori limite delle sostanze cancerogene. Queste modifiche determinano la necessità di rivalutare il livello di esposizione per verificare se sono conformi ai nuovi valori indicati. Per le sostanze inserite ex novo, risulta opportuno, se già non è stato fatto usando i valori in letteratura, eseguire le misure.
L’allegato, prima, riportava i valori di esposizione di:
Benzene, che mantiene i valori precedenti
Cloruro di vinile monomero, che passa da 7,7 mg/mc a 2,6 mg/mc
Polveri di legno, che ora, però, passano da 5 mg/mc a 2 mg/mc

Ora sono riportati anche i valori di:
Composti di Cromo VI definiti cancerogeni
Fibre ceramiche refrattarie
Polvere di silice cristallina respirabile
Ossido di etilene
1,2-Epossipropano
Tricoloretilene
Acrillammide
2-Nitropropano
0-Toluidina
4,4’-Metilendianilina
Epicloridrina
Etile dibromuro
1,3-Butadiene
Etilene di cloruro
Idrazina
Bromoetilene
Cadimio e suoi composti inorganici
Berillio e composti inorganici del berillio
Acido arsenico e i suoi Sali e composti inorganici dell’arsenico
Formaldeide
4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina)
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore

Vai al comunicato sul sito del Ministero del Lavoro dove si trova anche il testo integrale del provvedimento
Tags: 81/08allegatoautovetturebenzinacancerogenodieseldirettivaediliziaformaldeidelavoratorimotoreofficinaolisalutesicurezzasilice
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